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Con la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 in materia di Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità.

Proroga

L’art. 1, lettera h) del comma 446 della Legge di Bilancio 2019 tra le condizioni previste per le assunzioni a tempo indeterminato di Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, da parte di pubbliche amministrazioni nel triennio 2019-2021 e nelle more del completamento di tali procedure, prevede la proroga, fino al 31 ottobre 2019, “da parte di enti territoriali e degli enti pubblici interessati, delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato”.

Al riguardo, il Ministero precisa innanzitutto che, nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione, le convenzioni stipulate per garantire la prosecuzione delle attività e il pagamento degli assegni ASU/ANF, sono prorogate fino al 31 ottobre 2019.

Rispetto alla proroga dei “contratti a tempo determinato”, viene precisato che rientrano nel campo di applicazione della norma - e, quindi, sono prorogati fino al 31 ottobre 2019 – esclusivamente quelli dei Lavoratori Socialmente Utili e dei  Lavoratori di Pubblica Utilità, stipulati nel 2018 presso gli enti pubblici della Regione Calabria.

Procedure di stabilizzazione

L’art. 1 della Legge di Bilancio 2019, ai commi 447 e 448 reca disposizioni inerenti le procedure di stabilizzazione del personale LSU/LPU.

Al riguardo e considerato che tali norme sono vigenti dal 1° gennaio 2019, il Ministero precisa che restano fuori dal loro ambito di applicazione le procedure per assunzioni a tempo indeterminato di Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, incentivate con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione ed avviate sulla base di programmi, bandi, avvisi pubblici etc., adottati negli scorsi anni dalle Regioni ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, soprattutto nel 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione 7 agosto 2018 destinate a completarsi nel 2019 e/o nelle prossime annualità.

Resta fermo che le disposizioni di cui ai commi 447 e 448 cit. si applicheranno alle assunzioni a tempo indeterminato dei LLSUU ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - ancorché incentivate con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione - effettuate sulla base di programmi, bandi, avvisi pubblici etc., emessi  a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, i quali, a loro volta, ovviamente, dovranno uniformarsi alle suddette disposizioni.

Clicca qui per leggere la circolare n. 1 dell’11 gennaio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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