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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 30 dicembre 2016, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro al fine di conoscere la corretta interpretazione dell’art. 13, L. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs. n. 151/2015, recante la disciplina degli incentivi economici per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Il Ministero del Lavoro anzitutto evidenza che “…omissis… la nuova formulazione dell’art. 13 della L. n. 68/1999 …omissis… prevede la concessione di un incentivo di natura economica rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, nonché al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.”

Il Ministero chiarisce poi che in caso di “…omissis… contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore”; inoltre “…omissis… il lavoratore somministrato disabile va computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini della copertura della quota d’obbligo di cui all’articolo 3, L. n. 68/1999, nella misura in cui l’impiego nella medesima azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi.”

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