Con l’atto di indirizzo pubblicato in data 24 maggio 2019, il Ministero dell’Interno ricorda che, come previsto dall’art. 5 c. 9 del Dl 95/2012, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di conferire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi di studio e consulenza.
Alle suddette amministrazioni è altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi.
Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.
Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
Sulla base dell’art. 11 c. 1 del Testo unico (e del richiamo in esso contenuto all’art. 5, c. 9 del Dl 95/2012) l’atto di indirizzo esclude invece dal divieto le società quotate.
Infine, dal momento che tale divieto riguarda tutte le tipologie di lavoratori, va esteso anche ai lavoratori autonomi in quiescenza.
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