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Con apposito parere, il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce indicazioni in merito ai compensi spettanti ai membri delle commissioni di concorso pubblico.

Al riguardo, viene riportato l’articolo 3, comma 14, della legge 56/2019 che stabilisce:

“Fermo restando il limite di cui all’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”.

Alla luce della formulazione letterale della richiamata previsione normativa che si riferisce al personale dirigenziale in generale e della ratio sottesa volta ad assicurare la massima efficienza e funzionalità nello svolgimento dei concorsi pubblici, la Funzione Pubblica ritiene che la stessa trovi applicazione a prescindere dall’appartenenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso, con la conseguenza che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 in materia di onnicomprensività del trattamento economico.

Inoltre, l'articolo 3, comma 13, che prevede che gli incarichi di presidente, membro e segretario delle commissioni esaminatrici “si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti”, non incide sulla disciplina della retribuibilità della prestazione, avendo piuttosto la finalità di consentire di espletare l’attività di componente di commissione in orario d’ufficio.

Conseguentemente, il Dipartimento ritiene che la corresponsione dei compensi riguardi tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso. Pertanto, i Comuni potranno erogare i compensi previsti dal DPCM 24 aprile 2020, sia ai membri esterni che a quelli interni.

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