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L’Aran chiarisce le modalità di riconoscimento dell’indennità per specifiche responsabilità nel caso in cui un dipendente di un ente sia trasferito presso un’Unione di comuni. Dal momento che, in base all’articolo 13 del Ccnl del 22 gennaio 2004, le Unioni di comuni hanno diritto ad applicare in autonomia le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, nel caso specifico del trattamento accessorio del personale dipendente stipulano distinti contratti integrativi, diversi da quelli dei comuni appartenenti alle unioni stesse. Al lavoratore, pertanto, non può essere automaticamente conservata l’indennità per specifiche responsabilità, mentre, a tal fine, è necessario che svolga un incarico che la contrattazione integrativa dell’Unione identifichi come valido per l’erogazione del compenso, e che l’Unione abbia, comunque, affidato con atto formale il suddetto incarico al lavoratore.

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