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Come chiarito dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, con nota del 17 febbraio 2004, il dimezzamento dell’indennità di funzione degli amministratori, di cui all’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, è previsto solamente per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita. Pertanto, a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà, quali lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e pensionati, compete l’indennità di funzione nella misura intera.

Clicca qui per visionare l’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000.

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