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Con la nota n. 27465/2020 la Funzione Pubblica, relativamente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo delle ferie qualora non sia possibile ricorrere a lavoro agile.

Al riguardo, viene richiamata la Circolare esplicativa n. 2 del 1aprile 2020 adottata dal Ministro per la pubblica amministrazione, con oggetto “Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18”. In particolare, in merito agli strumenti individuati dall’art. 87, comma 3, D.L. 18/2020, a cui le amministrazioni possono fare ricorso, viene precisato che “con riguardo al tema delle ferie pregresse, occorre fare riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle prerogative datoriali”, specificando altresì che “oltre alle ferie del 2018 o precedenti - la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite”. È, pertanto, da escludere il ricorso alle ferie 2020, che non rientrerebbero nelle ipotesi di congedo previste dall’art. 87, comma 3, D.L. 18/2020.

La Funzione Pubblica precisa, altresì, che le assenze consentite ai sensi dell’art. 25, comma 1, del citato Decreto 18/20, recante “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza Covid-19” devono essere annoverate in una specifica categoria di congedo, specificamente prevista per far fronte alla situazione emergenziale in atto, e non possono essere configurate quali “FERIE retribuite al 50%”.

Clicca qui per leggere la nota n. 27465/2020 della Funzione Pubblica.

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