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Con il parere n. 0027149/2021 la Funzione Pubblica chiarisce che in caso di mobilità volontaria non è garantito il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza.

La determinazione del trattamento economico spettante al dipendente in mobilità volontaria si deve riferire agli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del comparto di contrattazione dell’amministrazione di destinazione del dipendente previsti per la categoria e fascia economica di inquadramento, restando esclusa la possibilità del riconoscimento, ancorché a titolo di assegno ad personam riassorbibile, di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza.

Clicca qui per leggere il parere n. 0027149/2021 della Funzione Pubblica.

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