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Con la circolare n. 117/DGPF/I il Ministero della Giustizia fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID.

Il Ministero aveva infatti posto specifico quesito alla Funzione Pubblica, che ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.

Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.

Clicca qui per leggere la circolare n. 117/DGPF/I del Ministero della Giustizia.

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