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Ricordiamo che l'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.Lgs.  25 maggio 2017, n. 75 prevede quanto segue:

"3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento”.

Clicca qui per visionare l'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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