Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

La Funzione Pubblica, con parere ULM_FP-0000938-P-11/10/2023, ha risposto ad una richiesta di chiarimenti avanzata dall’Anci sull’applicazione anche agli uffici di staff ex articolo 90 del Tuel della possibilità di attribuire incarichi in deroga al divieto previsto per il personale già collocato in stato di quiescenza.

Nello specifico, l’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 ha previsto che “Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 1471 e dagli articoli 14, comma 32, e 14.1, comma 33, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

La Funzione Pubblica ritiene che possa ritenersi riconducibile all’alveo dell’ipotesi derogatoria di cui all’articolo 11, la nomina ex art. 90 TUEL dei soli Capi di Gabinetto, intesi come figure di vertice degli uffici di staff all’interno dei regolamenti interni di organizzazione degli enti locali, a condizione che tra le funzioni allo stesso attribuite non rientrino attività di natura gestionale intese nei termini sopra descritti, occorrendo analizzare in concreto, al di là del nomen iuris ad essa attribuito, il contenuto delle prestazioni oggetto dell’incarico, al fine di non incorrere in condotte elusive della disposizione normativa in argomento.

Clicca qui per leggere il parere della Funzione Pubblica.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK