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Il Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, con la Circolare n. 4 del 10 novembre 2015, ha fornito il seguente chiarimento riguardo agli incarichi vietati:

“Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall’articolo 33, comma 3, del decreto-legga 4 luglio 2006, n. 233: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione. Rimane ferma la possibilità di conferire incarichi dirigenziali …omissis… a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto il suddetto limite di età.

La citata disposizione del decreto-legge n. 233 del 2006 non riguarda invece gli incarichi direttivi …omissis… e che, pertanto, possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno.

…omissis… devono ritenersi soggetti  al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza assegnati nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.”

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