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Con Circolare n. 2 del 19 febbraio 2015 il Ministro Madia ha confermato e regolato l’uscita dalla Pa per chi ha raggiunto l'età pensionabile (anche se con alcune eccezioni per i regimi speciali).

La Circolare ha evidenziato che dal 1° novembre 2014, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 90/2014 convertito nella L. 114/2014, è stato soppresso l’istituto del trattenimento in servizio che consentiva ai dipendenti Pa di proseguire il rapporto di lavoro per un biennio anche dopo il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia.

Un intervento legislativo – si legge – “volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni.”

La Circolare ha altresì chiarito che “la risoluzione unilaterale diviene quindi un istituto utilizzabile a regime dalle Pubbliche Amministrazioni. La nuova disciplina contiene elementi di novità inerenti all'ambito di applicazione, ai presupposti e alla procedura. Il recesso unilaterale non può avere luogo se a causa della risoluzione il dipendente subirebbe le penalizzazioni previste […]. Pertanto, a decorrere dall'anno 2014, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può trovare applicazione nei confronti dei lavoratori che maturano 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età e delle lavoratrici che maturano 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva e compiono 62 anni di età […]"

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