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📌 Il congedo obbligatorio di maternità per una dipendente neoassunta che abbia partorito prima dell’avvio del rapporto di lavoro decorre, nei confronti della nuova amministrazione, esclusivamente dalla data di assunzione. È questo il principio chiarito nel parere n. 12377 della Funzione Pubblica, che richiama la disciplina degli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo n. 151/2001.

Il divieto di adibire al lavoro la madre nei periodi tutelati dopo il parto resta applicabile per la parte di congedo obbligatorio che ricade dopo l’instaurazione del rapporto. Non può invece essere riconosciuta, nell’ambito del nuovo rapporto, una tutela riferita retroattivamente ai giorni precedenti l’assunzione. Per quel periodo, ricorrendone i presupposti, la lavoratrice potrebbe aver beneficiato delle specifiche tutele economiche previste dall’articolo 24 del Testo unico per le madri disoccupate.

📚 Fonte: Parere Funzione Pubblica nr. 12377/2026

🔗Per leggere il parere completo: link

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