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L’art. 1, comma 354, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2018, quattro giornate anche non continuative di congedo obbligatorio ed una di congedo facoltativo per i padri, da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio.

Il giorno di congedo facoltativo può essere richiesto solamente in alternativa alla madre, che espressamente deve rinunciare a un giorno di congedo di maternità.

Per le nascite avvenute nel 2017, i cui congedi sono fruibili anche nel 2018, continuano ad applicarsi le vecchie regole, e cioè solamente due giorni di congedo obbligatorio.

Per fruire dei congedi il dipendente deve presentare la domanda al datore di lavoro con un preavviso di 15 giorni, allegando per il solo congedo facoltativo la dichiarazione della madre che rinuncia al corrispondente periodo di congedo di maternità. Il datore di lavoro comunicherà poi all’Inps tutti i dati relativi al congedo tramite flusso Uniemens.

Clicca qui per visionare la legge di bilancio 2017.


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