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Con la nota n. 246 dell’8 febbraio 2018 la Funzione Pubblica ricorda che, nei casi di infortunio sul lavoro, l’art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all'Inail la competenza relativa agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati.

Pertanto, in materia di Polo unico per visite fiscali, in caso di assenza per infortunio sul lavoro, l’Inps non è autorizzato ad effettuare gli accertamenti domiciliari medico legali, in quanto tali accertamenti rimangono in capo all’Inail.

Clicca qui per leggere la nota n. 246 dell’8 febbraio 2018 della Funzione Pubblica.

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