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Con il parere n. 39639/2021 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce alcuni chiarimenti in materia di reclutamento di personale mediante procedure di mobilità volontaria, anche intercompartimentale, tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

Il parere è finalizzato a chiarire il concetto di “neutralità finanziaria” di tale forma di trasferimento di personale ai fini dei saldi di finanza pubblica, con specifico riferimento alle procedure attivate dalle amministrazioni dello Stato. Il chiarimento reso, infatti, distingue tra il reclutamento di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni soggette a “regimi vincolistici in materia assunzionale” basati sul turn over le cui procedure pertanto assumono natura di neutralità finanziaria, rispetto al reclutamento di personale proveniente da pubbliche amministrazioni il cui regime assunzionale – sulla base dell’evoluzione normativa intervenuta in materia - è invece correlato alla sostenibilità finanziaria a regime delle assunzioni.

In tale ultimo caso, gli oneri del personale acquisito in mobilità dovranno essere computati delle amministrazioni riceventi a valere sulle proprie facoltà assunzionali. A tale fine, viene effettuata una generale ricognizione della vigente normativa di regolamentazione delle assunzioni a tempo indeterminato, riferita ai principali settori pubblici rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.

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