Nell’allegato alla circolare n. 18/2021, la Ragioneria Generale dello Stato, nell’ambito delle istruzioni per la corretta compilazione del Conto Annuale 2020, fornisce alcune indicazioni in merito alla corretta attribuzione delle progressioni orizzontali.
La rilevazione dovrà infatti appurare:
- il rispetto della permanenza biennale nella fascia economica precedente, se previsto dal CCNL di riferimento;
- una misura del grado di selettività effettivamente realizzato, determinata dal rapporto fra PEO effettuate e dipendenti che hanno concorso alle PEO; tale rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50%;
- il rispetto delle indicazioni dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 150/2009 (selettività delle procedure e numero limitato di dipendenti vincitori delle progressioni);
- il rispetto del principio di non retrodatazione oltre il primo gennaio dell’anno nel quale si conclude il procedimento amministrativo delle progressioni che, solo nel caso del comparto Funzioni locali, riguarda il primo gennaio dell’anno di perfezionamento del contratto integrativo, secondo le indicazioni dell’articolo 16, comma 7 del relativo CCNL 2016-18;
- il totale delle risorse destinate a progressioni economiche orizzontali contrattate e certificate nell’anno di rilevazione.
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