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Con la sentenza n. 7655/2019 la Corte di Cassazione precisa che non assumono rilievo, ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, l'indennità di posizione, l'assegno ad personam e l'incremento dell’indennità di direzione, trattandosi di voci retributive non ricomprese tra gli emolumenti specificamente indicati dalla I. n. 152/1968; ed infatti tale indennità premio di servizio è commisurata alla retribuzione contributiva e, a norma dell'indicata I. n. 152/1968, art. 4, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, co. 5, della legge medesima.

Nello stipendio o nel salario, da valere quale retribuzione contributiva utile al computo del trattamento di fine servizio vanno, dunque, inclusi soltanto gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gli assegni in natura, e non anche altri emolumenti seppure aventi carattere indubbiamente retributivo che non siano al suddetto fine espressamente menzionati.

In particolare, con riguardo ai segretari comunali, per i quali, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 165/2001, restano ferme le disposizioni contenute nel T.U. sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), la Corte di Cassazione, adottando la nozione ristretta di retribuzione contributiva come dettata dall'art. 4 della I. n. 152/1968, ha già escluso i diritti di segreteria, pur facenti parte della struttura del trattamento economico, dal calcolo ai fini dell'indennità premio di servizio (Cass. n. 13637/2014 cit.; Cass. 7 novembre 2014, n. 23769; Cass. n. 4357/2015 cit.).

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