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Con la sentenza n. 233/2019 il Tar del Molise chiarisce che, durante il periodo di fruizione del congedo parentale, non maturano anche i permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ciò in quanto il “cumulo” dei permessi (consentito dall’art. 42 comma 4 del D.Lgs n. 151/2001) deve essere correttamente inteso come possibilità di fruizione degli stessi in un medesimo arco temporale, ma non anche come maturazione ed insorgenza del diritto ai permessi medesimi in capo al lavoratore; e ciò in quanto il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone, necessariamente, lo svolgimento in essere e la costanza dell’attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare.

Durante il periodo di congedo parentale, all’opposto, l’attività lavorativa viene messa in uno stato, per così dire, di quiescenza atteso che tale congedo ne va determinare una vera e propria sospensione, non idonea a far maturare, in capo al lavoratore, gli ulteriori permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 (parere Consiglio di Stato n. 3389/2005).

Analogamente è a dirsi per le festività ed i riposi: affinché non vengano conteggiati nel periodo di congedo parentale occorre che la domanda di congedo sia stata presentata in maniera c.d. frazionata; invece, se il congedo è richiesto in maniera continuativa, festivi e riposi non possono essere scomputati ma vanno in esso interamente conteggiati.

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