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Con la sentenza n. 515/2019 il Tar della Sardegna specifica che, come previsto dall’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni «prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio».

Tale disposizione, peraltro, esprime un principio di carattere generale, fondato essenzialmente sulla preminente esigenza di conseguire il miglior impiego delle risorse pubbliche (quelle del personale dipendente e, di riflesso, quelle finanziarie).

La generalità del principio non può non coinvolgere anche il caso della mobilità interna all’amministrazione: ricorrono, infatti, le medesime esigenze di rispetto della ottimale distribuzione del personale pubblico e degli equilibri finanziari (la sentenza, sotto questo profilo, sottolinea che la copertura del posto vacante mediante chiamata in mobilità di personale appartenente alla stessa qualifica e allo stesso profilo professionale implica anche minori costi per la formazione professionale, da sopportare quando si provveda alla assunzione da graduatorie concorsuali).

Clicca qui per leggere la sentenza n. 515/2019 del Tar della Sardegna.

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