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Con la sentenza n. 21412/2019 la Corte di Cassazione riafferma che, nel caso in cui la prestazione di lavoro del personale turnista cada in una giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l'art. 22, comma 5, del CCNL 14.9.2000 (ora articolo 23 del CCNL 21.5.2018) - che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell'art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro.

Pertanto al personale il cui turno ricada nella giornata festiva infrasettimanale non spetta alcun riposo compensativo, non potendosi fondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni diverse.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 21412/2019 della Corte di Cassazione.

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