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Con la sentenza n. 24492/2019 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha precisato che «ai sensi della L. n. 638 del 1983, articolo 5, comma 14, il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità».

Alla luce di ciò, la Corte ha confermato la sanzione pecuniaria per un lavoratore assente alla visita fiscale di controllo quando nessuna urgenza era stata dimostrata dal lavoratore idonea a giustificare l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità nonché il mancato previo avviso di allontanamento al proprio datore di lavoro.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 24492/2019 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro.

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