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Con la circolare n. 2/DF/2019, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorda che la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell’eventuale soglia di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF costituisce condizione di efficacia delle stesse (ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998). Inoltre, affinché le deliberazioni in parola abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce (come previsto dall’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011).

Atteso che sussiste l’esigenza per il MEF di disporre di un congruo lasso di tempo al fine di procedere alle verifiche propedeutiche alla pubblicazione, è opportuno che il comune provveda all’inserimento nel Portale dell’atto e alla compilazione dell’apposita tabella recante le aliquote e l’eventuale esenzione, con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla scadenza del 20 dicembre normativamente fissata per la pubblicazione.

In ogni caso, gli atti inseriti dal comune nel Portale in data successiva al 20 dicembre non verranno pubblicati a valere sull’anno d’imposta cui si riferiscono bensì su quello successivo, ferma restando, ovviamente, la facoltà del comune di adottare per tale ultimo anno una diversa deliberazione. Nell’ipotesi in cui, infine, per un determinato anno non venga trasmessa, e conseguentemente pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it, entro il 20 dicembre, alcuna deliberazione di determinazione delle aliquote, troveranno applicazione quelle vigenti nell’anno precedente in virtù del principio generale di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

Pur non citato dalla circolare, ricordiamo che, in ogni caso, l'art. 4 del D. Lgs. n. 16 del 2012, al comma 1-quinquies, prevede che «a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it». Pertanto, per la trasmissione al MEF della delibera, pare scelta prudente rispettare le tempistiche di cui al D.Lgs. n. 16 del 2012 (trenta giorni dalla data di approvazione della delibera), tenendo comunque conto dell’anticipo di almeno sette giorni rispetto alla scadenza del 20 dicembre normativamente fissata per la pubblicazione.

Clicca qui per leggere la circolare n. 2/DF/2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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