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Con l’ordinanza n. 8344/2020 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile, come già espresso nell’ordinanza n. 1058/2016, ha ribadito che «l'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis applicabile, non impone la forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato, fermo, in ogni caso, l'onere per il datore di lavoro di provare le ragioni obiettive che giustifichino la proroga».

Clicca qui per leggere l’ordinanza n. 8344/2020 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile.

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