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Con la sentenza n. 1286/2020 il Tar della Sicilia ribadisce che, come previsto dall’art. 5 della legge n. 65/1986 prescrive che la qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Prefetto esclusivamente al personale appartenente alla polizia municipale; ne consegue che, nel momento in cui il dipendente – in conseguenza delle determinazioni assunte dal Comune presso cui presta servizio – è estromesso da tale corpo, il Prefetto non può non revocare tale qualifica di agente di pubblica sicurezza.

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