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Con la sentenza n. 2818/2020 il Tar della Campania riafferma l’assunto dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità del personale di altre amministrazioni.

È noto, infatti, che la preferenza del legislatore per queste ultime, rispetto alle selezioni concorsuali (ed anche allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate), non risulta illogica, dal momento che risponde ad evidenti esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 03/08/2018, n. 1196; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 29/03/2019, n. 4191; Consiglio di Stato, Sez. V, 06/11/2015, n. 5078).

Qualora tali procedure di mobilità non siano state attivate, il concorso pubblico indetto è pertanto da considerarsi illegittimo.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 2818/2020 il Tar della Campania.

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