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Con la sentenza n. 128/2020 la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Toscana n. 22 del 2019 (recante disposizioni transitorie e urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione), che ha previsto il proseguimento dell’efficacia di tali posizioni organizzative «fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate successivamente all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 75/2017 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019».

Nel procedere all’assegnazione delle posizioni organizzative, l’ente esprime la propria discrezionalità nell’organizzazione amministrativa di uffici che impongono un alto livello di professionalità. Le posizioni che si rivelano speculari al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa non sono equiparabili al più elevato profilo dei dirigenti, di cui non hanno né le funzioni né lo status.

La proroga degli incarichi di posizione organizzativa già in essere, disposta dalla censurata legge reg. Toscana n. 22 del 2019, si iscrive in questo quadro di riferimento. Essa è stata dettata da evidenti ragioni di natura organizzativa, volte ad assicurare la necessaria continuità dell’azione amministrativa. A questo non semplice innesto di personale in mobilità nell’assetto organizzativo regionale si collega una scelta discrezionale ispirata al principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97, secondo comma, Cost.

L’ente, nel prorogare le posizioni già attribuite, anche oltre il termine indicato dal CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, ha quindi ritenuto di esercitare i poteri discrezionali di cui è titolare, premurandosi al contempo di consultare le parti sociali (come riferito in giudizio dalla Regione stessa, senza che ciò sia stato smentito dallo Stato) in vista dell’imminente riassetto delle posizioni organizzative.

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