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Con la sentenza n. 13622/2020 la Corte di Cassazione chiarisce che in materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle procedure selettive interne, finalizzate alla mera progressione economica o professionale all'interno della medesima area o fascia, può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio dì selettività (art. 52, comma 1 bis del d.lgs. n. 165 del 2001). Le selezioni interne sono destinate a consentire alle Amministrazioni di valorizzare le professionalità già inserite nella organizzazione dell'Ente, nei limiti in cui sono concesse.

Può pertanto risultare irrilevante, ai fini della progressione di carriera, l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza, ove il nuovo datore di lavoro abbia inteso valorizzare, con il bando di selezione, l'esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto.

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