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La legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 - ha esteso il periodo di fruizione del congedo COVID-19, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni.

La citata legge n. 77/2020 ha introdotto, inoltre, la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della medesima legge di conversione.

Tale possibilità di fruizione è prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi.

Dal momento che non ci sono ancora chiarimenti in merito all’applicabilità o meno di tale norma alle pubbliche amministrazioni, invitiamo gli enti a inviare direttamente un quesito alla Funzione Pubblica affinché dirima definitivamente la questione.

Clicca qui per visionare la legge 17 luglio 2020, n. 77.

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