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L’art.52 del Decreto Agosto (D.Lgs. n.104/2020) ha stabilito che il tesoriere non è più tenuto ai controlli di cassa.

Nello specifico, l'art. 52 prevede quanto segue:

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati.
2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' sostituito dal seguente «4. Nei casi in cui il tesoriere e' tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.».

Quindi, nel dettaglio, la modifica riguarda:
  • le variazioni dei residui a seguito del riaccertamento ordinario;
  • le variazioni relative al fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio finanziario.

Il tesoriere non riceve più il bilancio, né le variazioni di bilancio, né le modifiche sul Fondo pluriennale vincolato (Fpv).

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