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L’art. 22 del D.L. n. 137/2020 ha introdotto alcune novità in merito al diritto allo smart working e ai congedi per i genitori, in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.

I genitori, alternativamente, hanno diritto allo smart working per figli fino a 16 anni:

  • per i quali sia disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza (DAD);
  • in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, o nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati o se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche).

Se il genitore non può lavorare in smart working, può richiedere un periodo di congedo. Se i figli hanno fino ai 14 anni d’età, tale congedo è retribuito al 50% ed è coperto da contribuzione figurativa. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tale congedo può essere fruito fino al 31 dicembre 2020.

Clicca qui per visionare il D.L. n. 137/2020.

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