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Con la sentenza n. 14993/2021 la Corte di Cassazione precisa che le disposizioni della I. n. 92 del 2012, ed in particolare quelle relative alla procedura di convalida delle dimissioni, non si applicano automaticamente al pubblico impiego ma necessitano di uno specifico intervento legislativo di armonizzazione.

Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, infatti, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. in tal senso Cass. 5 marzo 2009, n. 57; Cass. 5 marzo 2013, n. 5413).

L'amministrazione, dunque, non può rigettare l'istanza del dipendente di dimissioni, ma si deve limitare ad accertare che non esistano impedimenti legali alla risoluzione del rapporto.

Il principio è stato ribadito anche da Cass. 21 novembre 2018, n. 30126 che, proprio per l'affermata necessità di accertare esclusivamente l'intento risolutorio del soggetto che ha posto in essere il negozio, ha affermato che deve essere particolarmente rigorosa l'indagine diretta ad accertare che, da parte del lavoratore, sia stata effettivamente manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto.

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