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È stata pubblicata la Legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti".

In sede di conversione del Decreto Green Pass (D.L. 6 agosto 2021, n. 111), sono state prorogate alcune tutele in favore dei lavoratori fragili.

In particolare, la legge di conversione ha introdotto l'art. 2 ter che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le previsioni secondo le quali:

- i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, comma 2 bis, D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020);

- il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o l'assenza dal servizio, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, commi 1 e 2, Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020).

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