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L’art. 9 del D.L. n. 146/2021 ha previsto fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali straordinari Covid per i figli minori di anni quattordici per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione  dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda  sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Tale beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui  sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

La norma è retroattiva all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022. È previsto che eventuali periodi di congedo parentale ordinario (ai sensi degli articoli 32 e 33, D.Lgs. n. 151/2001), fruiti dai lavoratori a decorrere da settembre 2021 e fino alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021), potranno essere convertiti, a domanda del lavoratore, nel congedo straordinario con diritto all'indennità del 50% della retribuzione.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Clicca qui per visionare il D.L. n. 146/2021.

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