Con l’ordinanza n. 31479/2021 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro precisa che l’erogazione della retribuzione di risultato è indissolubilmente legata a assegnazione degli obiettivi, adozione del sistema di valutazione e effettiva valutazione della prestazione.
In mancanza di tali presupposti non è pertanto legittima l’attribuzione della retribuzione di risultato.
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