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Con il DPCM 17 dicembre 2021 tra le modifiche al DPCM 17 giugno 2021 è stata introdotta la seguente:

  • 1 c. 7 lett. g: «all'art. 13, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «16. Nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli articoli 9-quinquies, comma 4, e 9-septies, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore  di  lavoro  effettua  la verifica  sulla  perdurante  validità   della   certificazione   del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre  bidimensionale  della  copia  in  suo  possesso  utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4,  ovvero mediante le modalità automatizzate di cui  al  comma  10,  descritte negli allegati G e H, nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento di cui all'art. 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679».

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