Con la sentenza n. 144/2022 Il TAR del Molise precisa che l’attribuzione di incarichi dirigenziali a professionalità esterne è permessa solo qualora sia stata adeguatamente documentata e accertata l’assenza, nel proprio seno, di professionalità interne cui attribuire gli incarichi in discorso (con la conseguente necessità del ricorso a professionalità esterne), come imposto dall’art. 19, comma 6, d. lgs n. 165/2001.
In proposito, il TAR richiama il tenore della norma, che esige “un’esplicita motivazione” sul conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione. Un’interpretazione logica e funzionale di tale previsione fa ritenere sufficiente che l’Amministrazione compia, al proprio interno, una ricognizione delle professionalità presenti, senza dover per forza passare da previe procedure formalizzate di interpello, e, infine, che essa esterni in modo congruo le risultanze di tale ricognizione.
Nel documento devono evincersi con sufficiente chiarezza:
- la specificità e particolare complessità delle materie di competenza dei Servizi la cui titolarità si è inteso affidare a risorse esterne qualificate;
- l’avvenuto accertamento della mancanza, nell’organico, di dirigenti di ruolo ai quali poter affidare gli incarichi in discorso, evidenziando, dall’esame dei curricula dei dirigenti potenzialmente incaricabili, la mancanza di una specifica e qualificata esperienza negli ambiti gestionali richiesti, con il conseguente accertamento dell’insussistenza in detta compagine di risorse idonee ad assumere la responsabilità delle strutture affidate a professionalità esterne;
- le risultanze delle procedure, compiute nel medesimo torno temporale, per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale che non abbiano evidenziato, con riferimento alle manifestazioni di interesse formalizzate dai dirigenti regionali, candidature allo scopo valutabili.
Clicca qui per leggere la sentenza n. 144/2022 del TAR del Molise.