Con la sentenza n. 19780/2022 la Corte di Cassazione, sulla base dell’orientamento già espresso nella sentenza n. 478/2014, ribadisce che in ipotesi di affidamento negli enti locali di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione trova applicazione l'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 14 sexies, d.l. n. 155/2005 conv. con modif. in I. n. 168/2005, per risultare la disciplina statale, attraverso la predeterminazione della durata minima triennale dell'incarico, volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le proprie capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato.
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