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L'art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n.105/2022, in vigore dal 13 agosto, ha sostituito l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n.151/2001.

La nuova disposizione prevede quanto segue:

"Il coniuge convivente di soggetto con disabilita' in situazione di gravita', accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia
stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.".

In concreto, il datore di lavoro ha solo più 30 giorni per concedere il congedo straordinario retribuito per l'assistenza a un congiunto gravemente disabile, a decorrere dalla data della domanda del lavoratore. La norma, inoltre, amplia il ventaglio dei soggetti legittimati a godere del congedo, equiparando il coniuge convivente, primo nell'ordine non derogabile degli aventi diritto, alla parte dell'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, legge 76/2016. Al coniuge convivente è equiparato anche il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge che definisce i "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

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