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Con l’ordinanza n. 32423/2022, la Corte di Cassazione – Sezione Sesta Civile ricorda che, in ambito di pubblico impiego, «l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.» (C. 18817/2018; C. 7106/2014).

Non può quindi dirsi che l’assegnazione a mansioni diverse, se ricomprese nel medesimo ambito formale riveniente dalla contrattazione collettiva sia in sé comportamento illegittimo o inadempiente.

Clicca qui per leggere l’ordinanza n. 32423/2022 della Corte di Cassazione – Sezione Sesta Civile.

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