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Con la sentenza n. 3008/2022 il Tar della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) Vicesegretario si esprime in merito ai titoli richiesti per svolgere la funzione di Vicesegretario comunale.

In quanto dipendente dell'Ente, il Vicesegretario è una figura strettamente incardinata nella struttura organica dell'amministrazione comunale, se previsto nell’ambito della relativa autonomia regolamentare; tuttavia, a parere del Collegio, sussiste a carico dell'ente locale il vincolo, anche rispetto alla propria autonomia regolamentare, di affidare tale funzione a un proprio dipendente in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera di Segretario comunale cioè il diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio, o scienze politiche.

Il Collegio ritiene che la necessità del prescritto titolo di studio in capo al Vicesegretario non potrebbe essere derogata dal Comune neppure mediante proprio regolamento o statuto. Infatti, secondo il Collegio, costituisce principio inderogabile che l'analogia di professionalità richiesta al Vicesegretario al fine di coadiuvare e/o sostituire il Segretario ex art. 97, comma 5, TUEL, comporta necessariamente la parità di titolo di studio.

Pertanto, anche nel caso in cui il regolamento preveda l'attribuzione delle funzioni di Vicesegretario ad un funzionario apicale, o se nulla imponga in ordine al necessario possesso del prescritto titolo di studio, il dipendente che svolge le funzioni di Vicesegretario deve risultare in possesso del requisito soggettivo del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, quale titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di Segretario comunale.

Tali specifici titoli di studio sono infatti previsti dall'art. 13 del d.P.R. 4.12.1997, n. 465, recante disposizioni regolamentari in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali e sono richiesti anche per i reggenti ed i supplenti. Ne discende che le funzioni di Vicesegretario non possono essere attribuite a dipendenti dell’ente che, pur se funzionari apicali, siano privi del titolo di studio della laurea nelle materie sopra citate.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 3008/2022 del Tar della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima).

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