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Con la sentenza n. 91/2023 il Tar della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, precisa che nel pubblico impiego contrattualizzato il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, ciò del resto è in linea con la previsione di cui all'art 52 del D.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza stante l'espressa deroga all'art. 2103 c.c., nel lavoro pubblico contrattualizzato non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse con il riconoscimento della superiore qualifica (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 10/03/2020, n. 6756; Consiglio di Stato sez. III, 31/05/2021, n. 4172).

In altri termini l’espletamento di mansioni superiori nell’ambito del pubblico impiego non legittima alcuna aspettativa di inquadramento nella corrispondente qualifica, non potendo assumere rilevanza sul piano della formale qualificazione del rapporto di lavoro al punto da mutarne l’oggetto, ossia la qualificazione professionale del dipendente e le mansioni formalmente corrispondenti.

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