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Con la sentenza n. 15540/2023 la Corte di Cassazione si esprime in merito al riproporzionamento dell’indennità di vigilanza in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ai sensi dell’art. 6, comma 9, del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000, il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale.

La regola del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativa prevista da tale disposizione ha dunque carattere rigido e generale, riguardando indistintamente tutte le voci aventi carattere fisso e periodico del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Ritiene pertanto il Collegio che la medesima disposizione debba applicarsi anche all’indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6 luglio 1995, come integrato dall’art. 16, comma 1, del CCNL 2002-2005, che non rientra fra i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, né tra gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, previsti dal successivo comma 10 dell’art. 6 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000.

Una diversa interpretazione, cioè l’erogazione piena del compenso, risulterebbe del tutto ingiustificata e irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende comunque una prestazione ridotta rispetto ad un lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività e delle connesse responsabilità che giustificano l'erogazione del compenso.

In sostanza, sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell'emolumento ad essa connesso.

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