Con la sentenza n. 7785/2023 il Tribunale di Roma – IV Sezione Lavoro conferma che le assenze per fruizione dei permessi fino a tre giorni mensili (di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992), per assistenza a familiari disabili o per se stessi (se disabili), vanno equiparate alle presenze ai fini della quantificazione della quota dovuta a titolo di performance organizzativa.
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