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Con l’ordinanza n. 26567/2023 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro conferma il divieto di reiterare i contratti a tempo determinato oltre il limite massimo di trentasei mesi anche qualora ciò avvenga a fronte di una nuova procedura selettiva:

«La S.C. ha già ritenuto che in tema di pubblico impiego privatizzato, trova applicazione, in caso di successione di contratti a tempo determinato, il limite di 36 mesi di durata complessiva di tali contratti di cui all'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici (Cass. 4 marzo 2021, n. 6089) ed al principio va data continuità, richiamandosi anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni ivi addotte; d'altra parte, è agevole osservare che il criterio di selezione, in sé non interferisce con il fatto che vi sia stata reiterazione oltre i limiti del lecito della contrattazione a tempo determinato e dunque non impedisce il radicarsi dei presupposti per il relativo risarcimento, secondo la giurisprudenza costante di questa S.C., a partire, in particolare da Cass. S.U., 15 marzo 2016, n. 5072».

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