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Con la sentenza n. 9417/2023 il Consiglio di Stato – Sede Giurisdizionale (Sezione Terza) ribadisce che “va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia” (vd. Consiglio di Stato, Sezione I, parere 29 aprile 2021, n. 797; cfr. altresì, sulla stessa linea, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VII, 20 giugno 2023, n. 6362, Sezione VII, 25 gennaio 2023, n. 819 e i precedenti citati, Sezione III, 30 dicembre 2021, n. 8733).

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