Con la sentenza n. 2282/2024 la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro precisa che l’ipotesi di un calcolo della retribuzione sulla base della sommatoria delle popolazioni di Comuni convenzionati non trova dunque rispondenza nella contrattazione ed è corretta l’osservazione della Corte territoriale secondo cui, se si applicasse un tale criterio, si determinerebbe il cumulo di una retribuzione calcolata con modalità più favorevoli di sommatoria della popolazione e di una ulteriore retribuzione “aggiuntiva” per il caso di esercizio in “convenzione”, quale regolata dal CCNL, il che creerebbe una duplicazione non giustificabile.
Quanto previsto dall’art. 45 del CCNL 16.5.2001 costituisce dunque l’unico differenziale, oltre al rimborso spese parimenti previsto, conseguente ai maggior oneri propri del lavoro su più sedi.
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