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Con la sentenza n. 816/2024 il TAR della Toscana – Sezione Prima si esprime in merito ai limiti d’età anagrafica per l’accesso ai profili della polizia locale.

Proseguendo un’elaborazione della problematica ormai iniziata da alcuni anni, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha avuto recentemente modo di riaffermare, con la sentenza 17 novembre 2022, in causa n. 304/2021 della VII Sezione, alcuni principi generali della materia, già sostanzialmente messi a punto dalle precedenti decisioni.

In particolare, è stata ribadita l’ammissibilità, in linea di principio, di limitazioni all’accesso basate sull’età “laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato…(come nel caso del) possesso di capacità fisiche particolari per poter adempiere missioni della polizia quali proteggere le persone e i beni, assicurare il libero esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno, nonché garantire la sicurezza dei cittadini …(che) può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per l'esercizio della professione di agente di polizia” (C.G.U.E., sez. VII, 17 novembre 2022, in causa n. 304/2021, punti 44 e 47 della motivazione).

È poi compito del giudice “del rinvio, che è il solo competente a interpretare la normativa nazionale applicabile, determinare quali siano le funzioni effettivamente esercitate … e, alla luce di queste ultime, stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78…(tenendo conto) delle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale …nello svolgimento delle … mansioni ordinarie” (C.G.U.E., sez. VII, 17 novembre 2022, in causa n. 304/2021, punti 51 e 52 della motivazione).

Il TAR della Toscana ritiene pertanto che, pur in presenza di una valutazione in concreto dell’efficienza fisica dei vincitori del concorso (circostanza che, nella sistematica di C.G.U.E., sez. VII, 17 novembre 2022, in causa n. 304/2021, potrebbe costituire un valido succedaneo della prefissione generale di un limite d’età), un limite d’età massima fissato a 45 anni d’età (vale a dire, ben oltre i 28-30 anni vagliati dalla Corte di Giustizia e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato) costituisca un limite proporzionato, avuto riferimento alle funzioni di polizia locale da svolgere, che indubbiamente possono richiedere una certa efficienza fisica.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 816/2024 del TAR della Toscana – Sezione Prima.

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