Con la sentenza n. 5971/2024 il Consiglio di Stato – Sezione III ha chiarito che l’Amministrazione può effettuare lo scorrimento delle graduatorie solo a condizione che vi sia identità dei posti messi a concorso tra la prima e la seconda procedura (sez. VI, sent. 9 aprile 2015, n. 1796).
Lo scorrimento delle graduatorie è quindi possibile solo se vi è equivalenza di profilo professionale e mansioni con il concorso per il quale i ricorrenti erano stati ritenuti idonei.
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